top of page

Quando è necessario nominare il CSP/CSE

  • Immagine del redattore: Annalisa Franco
    Annalisa Franco
  • 25 mar
  • Tempo di lettura: 2 min

Quando si deve nominare il CSP e il CSE? Ottima domanda, ma prima di rispondere vorrei sciogliere gli acronimi per capire insieme a te di cosa si occupano il CSP e il CSE.


CSP sta per Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione.
CSE sta per Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Come avrai potuto notare, sono due figure indispensabili per la progettazione del cantiere e la corretta esecuzione dei lavori. Prima di leggere le normativa e i suoi commi, rispondo alla domanda "Quando è necessario di nominare il CSP/CSE?".


Il CSP/CSE si deve nominare nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Ma ora approfondiamo e vediamo nello specifico legislativo tutti i commi dell'articolo 90 del Testo unico o Decreto 81/08 per avere un quadro legislativo preciso ed esauriente.


csp/cse coordinatori sicurezza


Articolo 90 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro


Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.


4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.


5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.


6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.


7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.


8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.


[...]


11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.


Se vuoi fissare una consulenza senza impegno, contattami subito

Se vuoi saperne di più a studio@farengineering.com

 
 
 

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Leggi il blog

Sicurezza senza grane
Basta un'email per ricevere consigli, promemoria sulle scadenze e tante info utili alla tua Sicurezza

Grazie per l'iscrizione. Ti invieremo solo notizie utili per la sicurezza della tua azienda.

FARengineeering
H&S - Professionisti in Salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
e nei cantieri edili

Referente unica
Annalisa Franco

 
Contatti
+39.011.18838719
studio@farengineering.com

 
via Gaspare Gozzi, 5,
10121 Torino (To), Italia
  • LinkedIn
  • Facebook
bottom of page