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Immagine del redattoreAnnalisa Franco

Sgazzettata: sentenza Corte di cassazione n. 12940 del 6 aprile 2021

La Corte di cassazione ha condannato un datore di lavoro per insufficienza del Documento di valutazione dei rischi

copertina di articolo con estratto delle sentenza corte di cassazione 12940 del 6 aprile 2021

Sentenza Corte di cassazione n. 12940 del 6 aprile 2021

La Terza Sezione della Cassazione penale, con sentenza n. 12940 del 6 aprile 2021, ha confermato la condanna di un datore di lavoro per insufficienza del documento di valutazione dei rischi, troppo generico per adempiere alla sua funzione di strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

Leggiamo insieme la sentenza:


Cosa dice la Corte di Cassazione?

La Corte dice che il Datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.


Il datore o datrice deve individuare gli specifici pericoli

[…] le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione richiedono l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi” …..


Qual è il contenuto minimo e qualificante del DVR?

La sentenza della Corte di cassazione n. 12940 del 6 aprile 2021 dice anche che

”A norma dell’art. 28, comma 2, lett. a) e b) d.lgs. 81 del 2008, il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa» – ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione – e «l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati».



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