Qui puoi scoprire tutto quello che un datore o datrice di lavoro deve sapere sul documento di valutazione dei rischi:
Chi deve redigere il DVR?
Devono redigere il DVR tutti i datori o le datrici di lavoro che hanno almeno un dipendente.
Questo prescrive l’articolo 17 del Decreto legislativo n. 81/2008. Il Testo unico specifica anche che la valutazione di tutti i rischi e la designazione dei RSPP sono gli unici due obblighi che il datore o datrice di lavoro non può delegare.
Il datore o datrice di lavoro può richiedere consulenza per la redazione del DVR?
Il datore/datrice di lavoro può avvalersi di alcune figure di consulenza nella redazione del DVR. Queste sono le figure di cui può avvalersi:
RSPP
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione può affiancare il datore/datrice di lavoro nella fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione.
Medico competente
il Medico Competente si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
RLS
Il Responsabile dei Lavoratori deve essere consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi. Al RSL va consegnata una copia per del DVR per presa visione secondo l’articolo 50, comma 1b e 5 del T.U..
Quando scade il DVR?
Il Documento di valutazione dei rischi non ha scadenza ed è considerato uno strumento dinamico che considera e descrive anche i cambiamenti aziendali. Il DVR va infatti riveduto e corretto costantemente durante tutto il ciclo di vita dell’impresa.
Quando si deve aggiornare il DVR?
Il Testo unico per la salute e sicurezza prevede una procedura specifica di aggiornamento del DVR. Questa procedura si attiva ogni volta che si verificano i casi previsti dall’articolo 29, comma 3, del Testo unico. Questo significa che il DVR deve essere obbligatoriamente aggiornato quando si verifica uno dei 5 casi descritti qui sotto:
quando avvengono modifiche al processo produttivo tra cui l’introduzione di nuovi attrezzi, macchinari e/o sostanze;
in caso di variazioni sull’organizzazione del lavoro come l’introduzione di un nuovo organigramma aziendale, nuove attività o l’utilizzo di nuove sedi in cui svolgere l’attività;
se ci sono modifiche alle leggi che regolano la sicurezza sul lavoro;
se intervengono evoluzioni della tecnica, della prevenzione o della protezione;
in caso di risultanze significative rilevate dalla sorveglianza sanitaria, come la presenza di infortuni e malattie professionali.
Esiste un elenco di tutti i rischi?
Purtroppo la risposta è no, il legislatore non ha creato nessun elenco di tutti i rischi, ma ha semplicemente elencato alcuni rischi ritenuti importanti.
Detto questo, credo che ci siano delle metodologie che si possono seguire per riuscire ad essere molto precisi nella individuazione dei rischi ed evitare così di dimenticarne alcuni. Se vuoi approfondire questo aspetto, ti consiglio la letture dell’articolo Come redigere il DVR in quattro mosse