Se mi capita un infortunio durante una trasferta di lavoro è un infortunio in itinere?
No, perché per l’INAIL tutto ciò che accade nel corso della trasferta deve essere considerato come verificatosi durante il lavoro. Quindi l’infortunio durante una trasferta di lavoro è non è considerato infortunio in itinere ma di lavoro, soprattutto quando avviene:
- durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui il lavoratore deve svolgere la propria prestazione (e viceversa);
- durante il tragitto dall’albergo al luogo in cui il lavoratore deve svolgere la propria prestazione;
- all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore soggiornerà per il periodo di trasferta.
Quali casi sono esclusi dall’indennizzabilità?
Sono esclusi dall’indennizzabilità gli eventi che si verificano con modalità e circostanze prive di legame con l’attività svolta in trasferta; e dunque ogni volta in cui le azioni del lavoratore pongono in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale (ad esempio, nel caso in cui stesse facendo tutt’altro durante la trasferta, o abbia compiuto scelte personali irragionevoli e sconnesse dall’attività lavorativa).
Quando il Datore di lavoro deve aprire la pratica di trasferta?
Sempre: il datore di lavoro è sempre tenuto ad aprire la pratica di infortunio in caso di trasferta; sarà poi l’INAIL ad effettuare le opportune verifiche e valutare se riconoscerlo o meno.
Come funziona la trasferta all’estero?
Il datore di lavoro è sempre responsabile della salute e sicurezza del lavoratore in trasferta. Se questa è all’estero, dovrà poi agire in base alla specifica località in cui essa avviene:
Paesi Ue
- Nei Paesi membri dell’Unione Europea, in base al regolamento comunitario, il lavoratore che dovesse subire un infortunio sul lavoro durante il distacco o la trasferta ha comunque diritto alle prestazioni mediche e all’indennità economica da parte dell’INAIL;
Paesi extra-UE convenzionati
- Nei Paesi extra-UE convenzionati, nella maggior parte dei casi, la tutela del lavoratore italiano all’estero copre l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i lavoratori restano pertanto assoggettati alla disciplina italiana – nei limiti e alle condizioni richiamate dalle singole convenzioni;
Paesi extra-UE convenzionati
- Nei Paesi extra-UE non convenzionati, i lavoratori rimangono assoggettati totalmente alla legislazione italiana.