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Quando è necessario nominare il CSP/CSE

Cosa leggerai

CSP/CSE sono due figure indispensabili per la progettazione del cantiere e la corretta esecuzione dei lavori. "Quando è necessario di nominarli?".

Quando si deve nominare il CSP e il CSE? Ottima domanda, ma prima di rispondere vorrei sciogliere gli acronimi per capire insieme a te di cosa si occupano il CSP e il CSE.

CSP sta per Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione.

CSE sta per Coordinatore delle Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Come avrai potuto notare, sono due figure indispensabili per la progettazione del cantiere e la corretta esecuzione dei lavori. Prima di leggere le normativa e i suoi commi, rispondo alla domanda “Quando è necessario di nominare il CSP/CSE?”.

Il CSP/CSE si deve nominare nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Ma ora approfondiamo e vediamo nello specifico legislativo tutti i commi dell’articolo 90 del Testo unico o Decreto 81/08 per avere un quadro legislativo preciso ed esauriente.

Articolo 90 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

[…]

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

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